Artikel 30 ist analog auf die Übersetzung von Informationen und Beweismitteln nach den Artikeln 32 und 33 anwendbar. Die beigefügten Schriftstücke müssen nicht übersetzt werden.
L’articolo 30 è applicabile per analogia alla traduzione di informazioni e mezzi di prova di cui agli articoli 32 e 33. I documenti allegati non devono necessariamente essere tradotti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.