1. Die Rechtshilfe kann verweigert werden:
2. Der ersuchte Staat kann die Rechtshilfe aufschieben, wenn die Ausführung des Ersuchens sich nachteilig auf ein hängiges Strafverfahren in diesem Staat auswirkt.
1. L’assistenza giudiziaria può essere rifiutata se:
2. Lo Stato richiesto può differire l’assistenza giudiziaria se l’esecuzione della domanda pregiudica un’indagine o un procedimento in corso in detto Stato.
3. Prima di negare o differire l’assistenza conformemente al presente articolo, lo Stato richiesto:
4. Ogni rifiuto totale o parziale d’assistenza deve essere motivato.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.