1. Die Zentralbehörden können, wenn es ihnen sinnvoll erscheint, ihre Meinungen über Anwendung oder Umsetzung dieses Vertrages im Allgemeinen oder in Bezug auf einen Einzelfall mündlich oder schriftlich austauschen.
2. In Fällen, in denen dieser Vertrag nicht anwendbar ist, verständigen sich die Zentralbehörden, um eine gemeinsame Lösung zu finden.
1. Le Autorità centrali, se lo ritengono utile, procedono a scambi d’opinione verbali o per scritto sull’applicazione o l’esecuzione del presente Trattato in modo generale o in un caso particolare.
2. Nel caso in cui il presente Trattato non si applichi, le Autorità centrali si consultano al fine di trovare una soluzione comune.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.