1. Im Sinne dieses Vertrages ist in der Schweiz das «Bundesamt für Justiz» des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes und in Ägypten die «Direction Générale pour la Coopération Internationale et Culturelle (D.G.C.I.C)» des Justizministeriums Zentralbehörde.
2. Die Zentralbehörde des ersuchenden Staates übermittelt die auf Grund dieses Vertrages gestellten Rechtshilfeersuchen seiner Gerichte oder Behörden.
3. Die Zentralbehörden der beiden Staaten verkehren direkt miteinander; der diplomatische Weg bleibt jedoch im Bedarfsfall vorbehalten.
1. Ai fini del presente Trattato, l’Autorità centrale, per la Svizzera, è l’Ufficio federale di giustizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia e, per l’Egitto, la Direzione Generale per la Cooperazione Internazionale e Culturale (D.G.C.I.C) del Ministero di Giustizia.
2. L’Autorità centrale dello Stato richiedente presenta le domande d’assistenza giudiziaria di cui nel presente Trattato per conto dei tribunali o delle autorità.
3. Le Autorità centrali dei due Stati comunicano direttamente fra di loro; rimane salva all’occorrenza la via diplomatica.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.