1. Verlangt der ersuchende Staat das persönliche Erscheinen einer inhaftierten Person als Zeuge oder zur Gegenüberstellung, so wird sie unter der Bedingung, dass sie innerhalb der vom ersuchten Staat bestimmten Frist rücküberführt wird, zeitweilig in das Hoheitsgebiet überführt, in dem die Einvernahme stattfinden soll; vorbehalten bleiben die anwendbaren Bestimmungen von Artikel 17.
2. Die Überführung kann abgelehnt werden:
1. Qualsiasi persona detenuta, di cui lo Stato richiedente domanda per un confronto la comparizione personale in qualità di testimonio, è consegnata temporaneamente sul territorio nel quale deve avvenire l’audizione, a condizioni che sia riconsegnato nel termine indicato dallo Stato richiesto e, fatte salve le disposizioni dell’articolo 17, nella misura in cui possano essere applicate.
2. La consegna può essere rifiutata se:
3. La persona consegnata deve restare in detenzione sul territorio dello Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto ne domandi la messa in libertà.
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