Internationales Recht 0.3 Strafrecht - Rechtshilfe 0.35 Rechtshilfe und Auslieferung
Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione

0.351.926.3 Vertrag vom 27. Januar 2011 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kolumbien über Rechtshilfe in Strafsachen

0.351.926.3 Trattato del 27 gennaio 2011 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

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Art. 21 Umfang der Zeugenaussage im ersuchenden Staat

1.  Eine Person, die aufgrund einer Vorladung im ersuchenden Staat erscheint, kann zu einer Zeugenaussage oder zur Herausgabe von Beweismitteln gezwungen werden, ausser es stehe ihr nach dem Recht eines der beiden Vertragsstaaten ein Verweigerungsrecht zu.

2.  Die Artikel 10 Absätze 2 und 3 sowie Artikel 15 gelten sinngemäss.

Art. 22

1.  Qualsiasi persona detenuta, di cui lo Stato richiedente domanda la comparizione personale in qualità di testimone o per un confronto, è trasferita temporaneamente nel posto in cui deve aver luogo l’audizione, a condizione che sia ricondotta nello Stato richiesto entro il termine indicato da quest’ultimo; sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del presente Trattato, per quanto siano applicabili.

2.  Il trasferimento può essere rifiutato se:

a)
la persona detenuta non vi acconsente;
b)
la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio dello Stato richiesto;
c)
detto trasferimento potrebbe prolungare la sua detenzione; o
d)
altri motivi preponderanti si oppongono al suo trasferimento nello Stato richiedente.

3.  La persona trasferita deve restare in detenzione nel territorio dello Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto ne domandi la messa in libertà.

4.  Ai sensi del presente articolo, il periodo di detenzione che la persona trasferita ha scontato nello Stato richiedente è computato nell’espiazione della pena inflitta nello Stato richiesto.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.