Falls notwendig, stellt dieser Artikel die rechtliche Grundlage für die Vertragsstaaten dar, um eingezogene Vermögenswerte zu teilen.
Se necessario, questo articolo costituisce la base giuridica per gli Stati contraenti che intendono suddividere i beni confiscati.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.