Jede Vertragspartei kann dieses Abkommen jederzeit durch an den anderen Staat gerichtete schriftliche Notifikation kündigen. Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation wirksam.
Ogni Stato può denunziare la presente Convenzione in qualsiasi momento mediante notificazione scritta indirizzata all’altro Stato. La denunzia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della suddetta notificazione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.