1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo.
2. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.