1 Jede Vertragspartei kann dieses Übereinkommen jederzeit durch eine an den Generalsekretär des Europarats gerichtete Notifikation kündigen.
2 Die Kündigung wird am ersten Tag des Monats wirksam, der auf einen Zeitabschnitt von drei Monaten nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär folgt.
1 Qualsiasi Parte può, in ogni momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica rivolta al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
2 Tale denuncia è valida a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a partire dalla data di ricezione della notifica stessa da parte del Segretario generale.
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