Auf Ersuchen eines anderen Vertragsstaats überprüft ein Vertragsstaat in Übereinstimmung mit seinem innerstaatlichen Recht innerhalb eines angemessenen Zeitraums die Rechtmässigkeit und Gültigkeit von Reise- oder Identitätsdokumenten, die tatsächlich oder angeblich in seinem Namen ausgestellt wurden und die mutmasslich für die in Artikel 6 genannten Handlungen benutzt werden.
Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica, entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio o di identità rilasciati o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere stati utilizzati per le condotte di cui all’articolo 6 del presente Protocollo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.