(1
(2
(1) La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno strumento depositato da un’organizzazione regionale d’integrazione economica è considerato supplementare agli strumenti depositati da Stati membri di tale organizzazione.
(2) Nei confronti di ciascuno Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica, che ratifichi, accetti e approvi la presente Convenzione o aderisca alla stessa dopo il deposito del quarantesimo strumento di detto atto, tale Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno dalla data di deposito, da parte di detto Stato o organizzazione, del rispettivo strumento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.