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8 Österreich: Depositär
(1) La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e in seguito presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.
(2) La presente Convenzione è aperta anche alla firma delle organizzazioni regionali d’integrazione economica, a condizione che almeno uno Stato membro di tale organizzazione abbia firmato questa Convenzione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
(3) La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un’organizzazione regionale d’integrazione economica può depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se almeno uno dei suoi Stati membri lo ha fatto. In quello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione deve dichiarare l’ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa Convenzione. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell’ambito della sua competenza.
(4) La presente Convenzione è aperta all’adesione da parte di ogni Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia Parte di questa Convenzione. Gli strumenti di adesione devono essere depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un’organizzazione regionale d’integrazione economica al momento della sua adesione deve dichiarare l’ambito della sua competenza con riferimento alle materie regolamentate da questa Convenzione. Tale organizzazione deve anche informare il depositario di qualsiasi modifica rilevante dell’ambito della sua competenza.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.