(1
(2
(3
(4
(5
(1) Con la presente viene istituita una Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione al fine di migliorare la capacità degli Stati Parte di combattere la criminalità organizzata transnazionale e di promuovere e valutare l’attuazione della presente Convenzione.
(2) Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca la Conferenza delle Parti non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione. La Conferenza delle Parti adotta le regole di procedura e le norme che regolano le attività descritte nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo (incluse le norme concernenti il pagamento delle spese sostenute nello svolgimento di tali attività).
(3) La Conferenza delle Parti stabilisce i meccanismi per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, compreso:
(4) Ai fini di quanto previsto dal paragrafo 3 lettere d) ed e) del presente articolo, la Conferenza delle Parti acquisisce la necessaria conoscenza delle misure adottate dagli Stati Parte nell’attuazione della presente Convenzione e delle difficoltà da essi incontrate, sia tramite le informazioni fornite dagli Stati stessi che tramite i meccanismi supplementari di revisione, secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Parti.
(5) Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza delle Parti le informazioni sui propri programmi, piani e prassi, come pure le misure legislative ed amministrative adottate per attuare la presente Convenzione, come richiesto dalla Conferenza delle Parti.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.