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(1) Ogni Stato Parte rende la commissione di un reato di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione passibile di sanzioni che tengano conto della gravità di quel reato.
(2) Ogni Stato Parte cerca di fare in modo che qualsiasi potere legale discrezionale – conferito in virtù del suo diritto interno e concernente i procedimenti giudiziari contro individui che hanno commesso reati di cui alla presente Convenzione – sia esercitato in modo da ottimizzare l’efficacia delle misure di contrasto di tali reati, tenendo in debito conto la necessità di costituire un deterrente alla loro commissione.
(3) Nel caso dei reati di cui agli articoli 5, 6, 8 e 23 della presente Convenzione, ogni Stato Parte adotta misure adeguate, conformemente al suo diritto interno e tenendo in debito conto i diritti della difesa, per cercare di assicurare che le condizioni alle quali sono subordinate le decisioni riguardanti la messa in libertà in attesa di giudizio o dell’appello tengano conto della necessità di assicurare la presenza dell’imputato nel corso della procedura penale successiva.
(4) Ogni Stato Parte assicura che i suoi tribunali o autorità competenti tengano conto della gravità dei reati di cui alla presente Convenzione nel momento in cui prendono in considerazione l’eventualità di una liberazione anticipata o condizionale di persone condannate per tali reati.
(5) Se del caso, ogni Stato Parte determina, nel quadro del suo diritto interno, un maggiore periodo di prescrizione nel corso del quale avviare procedimenti per i reati di cui alla presente Convenzione ed un periodo più lungo nel caso in cui il presunto reo si sia sottratto alla giustizia.
(6) Nulla di quanto contenuto nella presente Convenzione inficia il principio in base al quale la descrizione dei reati determinati ai sensi della presente Convenzione e delle difese giuridiche applicabili o altri princìpi giuridici che controllano la liceità della condotta è riservato al diritto interno di uno Stato Parte e che tali reati sono perseguiti e puniti ai sensi di detto diritto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.