1 Stellt die ersuchte Vertragspartei bei der Erledigung eines Ersuchens nach Artikel 29 um Sicherung von Verkehrsdaten bezüglich einer bestimmten Kommunikation fest, dass ein Diensteanbieter in einem anderen Staat an der Übermittlung dieser Kommunikation beteiligt war, so gibt die ersuchte Vertragspartei Verkehrsdaten in so ausreichender Menge an die ersuchende Vertragspartei umgehend weiter, dass dieser Diensteanbieter und der Weg, auf dem die Kommunikation übermittelt wurde, festgestellt werden können.
2 Von der Weitergabe von Verkehrsdaten nach Absatz 1 darf nur abgesehen werden, wenn:
1 Qualora, nel corso dell’esecuzione di una domanda, presentata in base all’articolo 29, per la conservazione dei dati relativi al traffico informatico di una specifica comunicazione, la Parte richiesta scopra che un fornitore di servizi di un altro Stato è coinvolto nella trasmissione della comunicazione, la Parte richiesta trasmette rapidamente alla Parte richiedente una quantità sufficiente di dati relativi al traffico informatico, al fine di identificare tale fornitore di servizi e la via attraverso la quale la comunicazione è stata trasmessa.
2 La trasmissione di dati relativi al traffico informatico di cui al paragrafo 1 può essere rifiutata solo se:
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.