1. Die Vertragsparteien teilen dem Verwahrer den Wortlaut aller Rechtsvorschriften mit, durch den die Listen in den Anhängen I bis IV geändert werden, sowie alle Streichungen oder Zusätze in der Liste des Anhangs
2. Jede Änderung der Anhänge V und VI sowie VIII und IX wird vom Ständigen Ausschuss gemäss Artikel 4 des Protokolls 2 angenommen.
1. Le parti contraenti comunicano al depositario il testo di ogni disposizione di legge che modifica gli elenchi di cui agli allegati da I a IV e le eventuali soppressioni o aggiunte all’elenco di cui all’allegato
2. Ogni modifica degli allegati da V a VI, e da VIII a IX della presente convenzione è adottata dal comitato permanente a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 2.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.