Die ausländische Entscheidung darf keinesfalls in der Sache selbst nachgeprüft werden.
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.