Übersetzungen sind – abgesehen vom Falle des Artikels 3 Absatz 2 des Übereinkommens – auch dann nicht erforderlich, wenn die Amtssprache des ersuchenden und die des ersuchten Gerichtes nicht die gleiche ist.
Salvo il caso disciplinato all’articolo 3 capoverso 2 della convenzione, le traduzioni non possono essere chieste nemmeno qualora la lingua del tribunale richiedente differisca da quella del tribunale richiesto.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.