1. Jeder Vertragsstaat kann, für sich selbst, dieses Übereinkommen durch eine an den Generalsekretär des Europarates gerichtete Notifikation kündigen.
2. Die Kündigung wird sechs Monate nach Eingang der Notifikation beim Generalsekretär wirksam.
1. Ciascuna Parte contraente può, per quanto la riguarda, denunciare il presente accordo per mezzo di atto notificato al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.