Ein Vertragsstaat mit mehreren Amtssprachen, der aus Gründen seines innerstaatlichen Rechts die in den Artikeln 7 und 17 genannten Schriftstücke nicht für sein gesamtes Hoheitsgebiet in einer dieser Sprachen entgegennehmen kann, bezeichnet durch eine Erklärung die Sprache, die für die Abfassung oder die Übersetzung der Schriftstücke zur Vorlage in bestimmten Teilen seines Hoheitsgebiets verwendet werden muss.
Ogni Stato contraente con più lingue ufficiali e che, per ragioni di diritto interno, non può accettare per tutto il suo territorio i documenti, di cui negli articoli 7 e 17, d’assistenza giudiziaria in una di queste lingue, deve far conoscere, mediante una dichiarazione, la lingua nella quale detti documenti devono essere redatti o tradotti al fine della presentazione nelle parti specificate del suo territorio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.