1. Dieses Protokoll liegt für die Mitgliedstaaten des Europarats, die das Übereinkommen unterzeichnet haben, zur Unterzeichnung auf. Es bedarf der Ratifikation oder der Annahme. Die Ratifikations‑ oder Annahmeurkunden werden beim Generalsekretär des Europarats hinterlegt.
2. Dieses Protokoll tritt drei Monate nach Hinterlegung der fünften Ratifikations‑ oder Annahmeurkunde in Kraft.
3. Für jeden Unterzeichnerstaat, der das Protokoll später ratifiziert oder annimmt, tritt es drei Monate nach Hinterlegung seiner Ratifikations‑ oder Annahmeurkunde in Kraft.
4. Ein Mitgliedstaat des Europarats kann dieses Protokoll nicht ratifizieren oder annehmen, ohne das Übereinkommen ratifiziert oder angenommen zu haben.
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che abbiano firmato la Convenzione. Esso sarà ratificato od accettato. Gli strumenti di ratificazione o d’accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del quinto strumento di ratificazione o d’accettazione.
3. Esso entrerà in vigore, rispetto a qualsiasi Stato firmatario che lo ratificherà o l’accetterà ulteriormente, tre mesi dopo la data di deposito del suo strumento di ratificazione o d’accettazione.
4. Nessuno Stato membro del Consiglio d’Europa potrà ratificare o accettare il presente Protocollo senza aver ratificato od accettato la Convenzione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.