1. Ein Vertragsstaat kann vor einem Gericht eines anderen Vertragsstaats Immunität von der Gerichtsbarkeit nicht beanspruchen, wenn das Verfahren einen zwischen dem Staat und einer natürlichen Person geschlossenen Arbeitsvertrag betrifft und die Arbeit im Gerichtsstaat zu leisten ist.
2. Absatz 1 ist nicht anzuwenden,
3. Wird die Arbeit für ein Büro, eine Agentur oder eine andere Niederlassung im Sinne des Artikels 7 geleistet, so ist Absatz 2 Buchstaben (a) und (b) nur anzuwenden, wenn die natürliche Person im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ihren gewöhnlichen Aufenthalt in dem Staat hatte, der ihr Arbeitgeber ist.
1. Uno Stato Contraente non può invocare l’immunità dalla giurisdizione dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente qualora il procedimento concerna un contratto di lavoro concluso tra lo Stato e una persona fisica, se il lavoro debba essere prestato sul territorio dello Stato del foro.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
3. Se il lavoro è prestato per un ufficio, un’agenzia o altro stabilimento contemplati dall’articolo 7, le disposizioni del paragrafo 2, lettere (a) e (b), del presente articolo sono applicabili soltanto se la persona con cui è stato concluso il contratto aveva la propria residenza abituale sul territorio dello Stato datore di lavoro al momento della conclusione del contratto.
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