Die Gerichts- und Verwaltungsbehörden der Vertragsstaaten können direkt miteinander verkehren.
Le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati contraenti possono corrispondere direttamente fra di loro.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.