- 1)
- a) Quando, per una ragione qualsiasi, l’autorità internazionale di deposito non può consegnare campioni del microrganismo depositato, in particolare
- i)
- quando il microrganismo non è più vitale, o
- ii)
- quando la consegna di campioni necessitasse il loro invio all’estero e restrizioni all’esportazione o all’importazione impediscono l’invio o il ricevimento dei campioni all’estero,
questa autorità notifica al depositante, immediatamente dopo aver costatato di essere nell’impossibilità di consegnare dei campioni, tale impossibilità e gliene indica il motivo; fatto salvo il paragrafo 2) e conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, il depositante ha il diritto di effettuare un nuovo deposito del microrganismo oggetto del deposito iniziale.
- b)
- Il nuovo deposito è effettuato presso l’autorità internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale; tuttavia:
- i)
- è effettuato presso un’altra autorità internazionale di deposito se l’istituzione presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale non possiede più lo status di autorità internazionale di deposito, sia totalmente, sia per il tipo di microrganismo al quale appartiene il microrganismo depositato, o se l’autorità internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale cessa, temporaneamente o definitivamente, l’esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda il microrganismo depositato;
- ii)
- può essere effettuato presso un’altra autorità internazionale di deposito nel caso contemplato al comma a) ii).
- c)
- Ogni nuovo deposito è accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante, ai termini della quale questi afferma che il microrganismo oggetto del nuovo deposito è lo stesso di quello oggetto del deposito iniziale. Se l’affermazione del depositante è contestata, l’onere della prova è disciplinato dal diritto applicabile.
- d)
- Fatti salvi i commi da a) a c) e il comma e), il nuovo deposito è trattato come se fosse stato effettuato alla data in cui era stato effettuato il deposito iniziale se tutte le dichiarazioni anteriori sulla vitalità del microrganismo, oggetto del deposito iniziale, avevano indicato che il microrganismo era vitale e se il nuovo deposito è stato effettuato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui il depositante ha ricevuto la notificazione prevista al comma a).
- e)
- Quando il comma b) i) è applicabile e il depositante non riceve la notificazione prevista al comma a) entro sei mesi dalla data in cui la cessazione, la limitazione o l’interruzione dell’esercizio delle funzioni, di cui al comma b) i), è stata pubblicata da parte dell’Ufficio internazionale, il termine di tre mesi di cui al comma d) è computato a decorrere dalla data di tale pubblicazione.
2) Qualora il microrganismo depositato sia stato trasferito ad un’altra autorità internazionale di deposito, il diritto previsto al paragrafo 1) a) non esiste fintanto che tale autorità è in grado di consegnare dei campioni di tale microrganismo.