(1) Jeder Mitgliedstaat des Internationalen (Pariser) Verbands zum Schutz des gewerblichen Eigentums kann Vertragspartei dieses Vertrags werden durch
(2) Die Ratifikations‑ und Beitrittsurkunden werden beim Generaldirektor hinterlegt.
1) Ogni Stato membro dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) può divenire parte al presente Trattato: i) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure ii) con il deposito di uno strumento di adesione.
2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vengono depositati presso il Direttore generale.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.