(1) Die Gruppe von Vertragsstaaten kann vorschreiben, dass ihre Benennung nur gemeinsam erfolgen kann und dass die Benennung eines oder mehrerer der Vertragsstaaten der Gruppe als Benennung aller dieser Vertragsstaaten gilt.
(2) Ist das Europäische Patentamt nach Artikel 153 Absatz 1 Bestimmungsamt, so ist Absatz 1 anzuwenden, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung mitgeteilt hat, dass er für einen oder mehrere der benannten Staaten der Gruppe ein europäisches Patent begehrt. Das Gleiche gilt, wenn der Anmelder in der internationalen Anmeldung einen dieser Gruppe angehörenden Vertragsstaat benannt hat, dessen Recht vorschreibt, dass eine Bestimmung dieses Staats die Wirkung einer Anmeldung für ein europäisches Patent hat.
(1) Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la designazione degli Stati del gruppo può essere effettuata soltanto congiuntamente e che la designazione di uno o più di detti Stati vale come designazione di tutti gli Stati.
(2) Se l’Ufficio europeo dei brevetti è l’Ufficio designato ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo è applicabile se il richiedente indica nella domanda internazionale che egli intende ottenere un brevetto europeo per gli Stati del gruppo da lui designati o per uno solo di essi. La presente disposizione è parimenti applicabile quando il richiedente ha designato nella domanda internazionale uno Stato contraente di questo gruppo la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.