(1) Der internationale Recherchenbericht wird innerhalb der vorgeschriebenen Frist und in der vorgeschriebenen Form erstellt.
(2) Der internationale Recherchenbericht wird, sobald er erstellt ist, von der Internationalen Recherchenbehörde dem Anmelder und dem Internationalen Büro übermittelt.
(3) Der internationale Recherchenbericht oder die in Artikel 17 Absatz 2 Buchstabe a genannte Erklärung werden wie in der Ausführungsordnung18 bestimmt übersetzt. Die Übersetzungen werden von dem Internationalen Büro oder unter seiner Verantwortung angefertigt.
1) Il rapporto di ricerca internazionale è redatto nel termine prescritto e nella forma prescritta.
2) Il rapporto di ricerca internazionale, subito dopo la sua redazione, è trasmesso dall’amministrazione incaricata della ricerca internazionale al depositante e all’Ufficio internazionale.
3) Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all’articolo 17.2) a) è tradotto conformemente al regolamento d’esecuzione17. Le traduzioni sono predisposte dall’Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilità.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.