1) [Eintragung von Änderungen und sonstigen Angaben] Das Internationale Büro trägt, wie vorgeschrieben, folgende Angaben in das internationale Register ein:
3) [Gebühren] Für jede nach Absatz 1 vorgenommene Eintragung können Gebühren erhoben werden.
4) [Veröffentlichung] Das Internationale Büro veröffentlicht einen Hinweis hinsichtlich jeder nach Absatz 1 vorgenommenen Eintragung. Es übermittelt dem Amt jeder der betroffenen Vertragsparteien eine Kopie der Veröffentlichung des Hinweises.
1) [Iscrizione di modifiche e altre indicazioni] L’Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale, come prescritto:
2) [Effetti dell’iscrizione nel registro internazionale] Ogni iscrizione di cui ai punti i), ii), iv), v), vi) e vii) del capoverso 1) produce gli stessi effetti di un’iscrizione che fosse fatta nel registro dell’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata; una Parte contraente può tuttavia notificare al Direttore generale, mediante una dichiarazione, che un’iscrizione di cui al punto i) del capoverso 1) non produce effetti in tale Parte contraente fino a quando l’ufficio di tale Parte contraente non ha ricevuto le dichiarazioni o i documenti specificati nella dichiarazione di cui sopra.
3) [Emolumenti] Per ogni iscrizione effettuata giusta il capoverso 1) può essere riscosso un emolumento.
4) [Pubblicazione] L’Ufficio internazionale pubblica un avviso concernente ogni iscrizione effettuata giusta il capoverso 1). Trasmette un esemplare della pubblicazione dell’avviso all’ufficio di ciascuna Parte contraente interessata.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.