(1) Die Mitgliedstaaten des Internationalen Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums, die dieses Abkommen nicht unterzeichnet haben, werden zum Beitritt zugelassen.
(2) Dieser Beitritt ist der Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft’) und von dieser den Regierungen aller vertragsschliessenden Staaten auf diplomatischem Wege anzuzeigen.
(1) Gli Stati membri dell’Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale che non avessero firmato il presente Accordo saranno ammessi ad aderirvi.
(2) Tale adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo della Confederazione Svizzera16 e da questo ai Governi di tutti gli Stati contraenti.
16 Ora: Direttore generale (art. 7 cpv. 3 dell’Atto complementare di Stoccolma del 14 lug. 1967 – RS 0.232.121.12).
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