1) Jeder Staat kann dieses Protokoll jederzeit nach Ablauf von fünf Jahren von dem Zeitpunkt an kündigen, zu dem es für ihn in Kraft getreten ist.
2) Jede Kündigung dieses Protokolls erfolgt durch eine an den Generaldirektor gerichtete Notifikation. Sie wird ein Jahr nach dem Tage wirksam, an dem der Generaldirektor die Notifikation erhalten hat.
3) Die Kündigung dieses Protokolls durch einen Vertragsstaat entbindet diesen nicht von seinen Verpflichtungen aus diesem Protokoll hinsichtlich der gewerblichen Muster oder Modelle, die vor dem Wirksamwerden der Kündigung international hinterlegt worden sind.
1) Ogni Stato può denunciare il presente Protocollo in ogni tempo dopo lo spirare di un termine di cinque anni dalla data alla quale il presente Protocollo è entrato in vigore nei riguardi di tale Stato.
2) Ogni denuncia dei presente Protocollo avviene mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Essa prende effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore ha ricevuto la notificazione.
3) La denuncia dei presente Protocollo da parte di uno Stato contraente non lo dispensa dai suoi obblighi risultanti dal presente Protocollo per quanto concerne i disegni o modelli industriali la cui data del deposito internazionale è anteriore alla data alla quale la denuncia diviene effettiva.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.