- 1)
- a) L’Unione particolare ha un bilancio preventivo.
- b)
- Il bilancio preventivo dell’Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell’Unione, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se è il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell’Organizzazione.
- c)
- Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all’Unione particolare bensì anche a un’altra o ad altre Unioni amministrate dall’Organizzazione. Il contributo dell’Unione particolare a tali spese comuni è proporzionale all’interesse che dette spese presentano per essa.
2) Il bilancio dell’Unione particolare è stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall’Organizzazione.
3) Il bilancio dell’Unione particolare è finanziato dalle seguenti risorse:
- i)
- le tasse relative al deposito internazionale e le tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare;
- ii)
- il ricavo della vendita di pubblicazioni dell’Ufficio internazionale, concernenti l’Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
- iii)
- i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
- iv)
- le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi.
- 4)
- a) L’ammontare delle tasse di cui all’alinea 3 i) è stabilito dall’Assemblea, su proposta del Direttore generale.
- b)
- Questo ammontare è stabilito in modo che gli introiti dell’Unione particolare provenienti dalle tasse e dalle altre risorse permettano almeno di coprire le spese dell’Ufficio internazionale che attengono all’Unione particolare.
- c)
- Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all’inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell’anno precedente va ripreso secondo le modalità del regolamento finanziario.
5) Riservate le disposizioni dell’alinea 4 a), l’ammontare delle tasse e somme dovute per gli altri servizi resi dall’Ufficio internazionale in relazione all’Unione particolare è stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all’Assemblea.
- 6)
- a) L’Unione particolare possiede un fondo di cassa, costituito dall’eccesso degli introiti e completato, qualora non basti, da un versamento unico effettuato da ciascun paese dell’Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l’Assemblea ne decide l’aumento.
- b)
- L’ammontare del pagamento iniziale di ciascun paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento è proporzionale al contributo versato dal paese stesso, quale membro dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, al bilancio della medesima per l’anno in cui il fondo di cassa è costituito o l’aumento è deciso.
- c)
- La proporzione e le modalità di pagamento sono stabilite dall’Assemblea, su proposta dei Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell’Organizzazione.
- 7)
- a) L’accordo di sede concluso con il paese sul cui territorio l’Organizzazione è stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo paese conceda delle anticipazioni. L’ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo paese e l’Organizzazione.
- b)
- Il paese contemplato nel comma a) e l’Organizzazione hanno ciascuno la facoltà di denunciare l’impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine di quello in cui è stata notificata.
8) La verifica dei conti è effettuata, secondo le modalità previste dal regolamento finanziario, da uno o più paesi dell’Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall’Assemblea.