Die Natur des Erzeugnisses, auf welchem die Fabrik‑ oder Handelsmarke angebracht werden soll, darf in keinem Fall die Eintragung der Marke hindern.
La natura dei prodotto sul quale il marchio di fabbrica o di commercio dev’essere apposto non può in nessun caso fare ostacolo alla registrazione del marchio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.