(1) Dieses Übereinkommen tritt drei Monate nach Hinterlegung der fünften Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde in Kraft.
(2) Für jeden Staat, der dieses Übereinkommen nach Hinterlegung der fünften Ratifikations-, Annahme- oder Beitrittsurkunde ratifziert, annimmt oder ihm beitritt, tritt das Übereinkommen drei Monate nach Hinterlegung seiner Urkunde in Kraft.
1. La presente convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione.
2. La presente convenzione entrerà in vigore, nei confronti di ciascuno Stato che ratifichi o accetti la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, tre mesi dopo il deposito del suo strumento.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.