Die Angehörigen eines Verbandslandes, welche ihre Werke zum ersten Mal in einem andern Verbandslande veröffentlichen, geniessen in dem letzteren Lande die gleichen Rechte wie die inländischen Urheber.
Gli appartenenti ad uno dei Paesi dell’Unione, i quali pubblichino per la prima volta le proprie opere in un altro Paese dell’Unione, hanno, in quest’ultimo Paese, gli stessi diritti degli autori nazionali.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.