1 Ein Mehrrechtsstaat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt erklären, dass dieses Übereinkommen sich auf alle seine Gebietseinheiten oder nur auf eine oder mehrere derselben erstreckt.
2 In dieser Erklärung sind ausdrücklich die Gebietseinheiten zu benennen, in denen dieses Übereinkommen Anwendung findet.
3 Gibt ein Staat keine Erklärung nach Absatz 1 ab, so erstreckt sich dieses Übereinkommen auf alle Gebietseinheiten dieses Staates.
1 Uno Stato a più unità può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione fare una dichiarazione secondo la quale la presente convenzione si applica a tutte le sue unità territoriali o unicamente ad una o alcune di loro.
2 Le predette dichiarazioni indicano espressamente le unità territoriali alle quali la presente convenzione si applica.
3 Se uno Stato non fa alcuna dichiarazione a norma del paragrafo 1, la presente convenzione si applicherà a tutte le unità territoriali di tale Stato.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.