1 Haben der Depotinhaber und der massgebliche Intermediär vereinbart, dass die Rechtsordnung einer bestimmten Gebietseinheit eines Mehrrechtsstaats anzuwenden ist, so ist:
2 Bei der Anwendung dieses Übereinkommens gilt Folgendes:
3 Ein Mehrrechtsstaat kann bei der Unterzeichnung, der Ratifikation, der Annahme, der Genehmigung oder dem Beitritt erklären, dass, sofern nach Artikel 5 die Rechtsordnung des Mehrrechtsstaats oder einer seiner Gebietseinheiten anzuwenden ist, nach den in diesem Mehrrechtsstaat geltenden internen Kollisionsnormen zu entscheiden ist, ob die materiellrechtlichen Normen dieses Mehrrechtsstaats oder einer bestimmten Gebietseinheit dieses Mehrrechtsstaats anzuwenden sind. Ein Mehrrechtsstaat, der eine solche Erklärung abgibt, übermittelt dem Ständigen Büro der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht Angaben über den Inhalt dieser Kollisionsnormen.
4 Ein Mehrrechtsstaat kann jederzeit erklären, dass, sofern nach Artikel 4 die Rechtsordnung einer seiner Gebietseinheiten anzuwenden ist, die Rechtsordnung dieser Gebietseinheit nur Anwendung findet, wenn der massgebliche Intermediär innerhalb dieser Gebietseinheit eine Geschäftsstelle hat, welche die in Artikel 4 Absatz 1 Satz 2 genannte Bedingung erfüllt. Diese Erklärung hat keine Wirkung in Bezug auf Verfügungen, die vor dem Wirksamwerden dieser Erklärung getroffen wurden.
1 Se il titolare del conto e l’intermediario di pertinenza hanno convenuto che la legge applicabile è la legge di una determinata unità territoriale di uno Stato a più unità:
2 Per l’applicazione della presente convenzione:
3 Uno Stato a più unità può, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, fare una dichiarazione secondo cui se a norma dell’articolo 5 la legge applicabile è la legge di tale Stato a più unità o di una delle sue unità territoriali, le norme sui conflitti interni di leggi in vigore in tale Stato a più unità determinano se si applicano le norme materiali di tale Stato a più unità o di un’unità territoriale specifica di tale Stato a più unità. Uno Stato a più unità che fa una siffatta dichiarazione deve comunicare le informazioni relative al contenuto di queste norme sui conflitti interni di leggi al Bureau permanente della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato.
4 Uno Stato a più unità può in qualunque momento fare una dichiarazione precisando che se la legge applicabile a norma dell’articolo 4 è la legge di una delle sue unità territoriali, la legge di tale unità territoriale si applica unicamente se l’intermediario di pertinenza ha un ufficio in tale unità territoriale che soddisfi la condizione prevista nel secondo periodo dell’articolo 4 paragrafo 1. Tale dichiarazione non ha alcun effetto su un trasferimento effettuato prima che la dichiarazione diventi efficace.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.