Die Fristen für die Ausübung der Rückgriffsrechte werden für alle Checkverpflichteten durch das Recht des Ortes bestimmt, an dem der Check ausgestellt worden ist.
I termini dell’esercizio dell’azione di regresso restano determinati per tutti i firmatari dalla legge del luogo dov’è emesso il titolo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.