Jeder der Hohen vertragsschliessenden Teile kann über die Wirkungen des im Artikel 36 des Einheitlichen Checkgesetzes vorgesehenen Effektivvermerkes für die auf seinem Gebiet zahlbaren Checks etwas anderes bestimmen, falls er dies bei Vorliegen aussergewöhnlicher, den Kurs seiner Währung berührender Umstände für erforderlich hält. Gleiches gilt für die in seinem Gebiet in fremder Währung ausgestellten Checks.
Ciascuna Alta Parte contraente ha facoltà di derogare, se lo giudichi necessario, in circostanze eccezionali attinenti al corso del cambio della moneta del suo Stato, agli effetti della clausola prevista nell’articolo 36 della legge uniforme e relativa al pagamento effettivo in una moneta estera per ciò che concerne gli assegni bancari pagabili sul suo territorio. La stessa regola può essere applicata per ciò che concerne l’emissione di assegni bancari in moneta estera sul territorio nazionale.
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