Dieses Übereinkommen tritt am sechzigsten Tage nach der in Artikel 8 Absatz 2 vorgesehenen Hinterlegung der fünften Ratifikationsurkunde in Kraft.
Für jeden Unterzeichnerstaat, der das Übereinkommen später ratifiziert, tritt es am sechzigsten Tage nach Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
La presente Convenzione entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del quinto strumento di ratifica, previsto nell’articolo 8, capoverso 2.
Per ogni Stato firmatario che la ratifichi successivamente, essa entrerà in vigore il sessantesimo giorno a contare dal deposito del suo strumento di ratifica.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.