1. Nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 8 e 9, il riconoscimento e l’esecuzione possono essere rifiutati non soltanto per i motivi previsti dall’articolo 9, ma anche per uno dei motivi seguenti:
- a.
- se si è constatato che gli effetti del provvedimento sono manifestamente incompatibili con i principi fondamentali del diritto che regola la famiglia ed i minori nello Stato richiesto;
- b.
- se si è constatato che a seguito del mutamento di circostanze, compreso il passare del tempo ma escludendo il mero cambiamento di residenza del minore a seguito di trasferimento illegittimo gli effetti del provvedimento originario risultano palesemente non più conformi all’interesse del minore;
- c.
- se, al momento dell’introduzione dell’istanza nello Stato d’origine:
- i)
- il minore aveva la cittadinanza dello Stato richiesto o la sua residenza abituale in questo Stato, mentre con lo Stato d’origine non esisteva alcuno di tali rapporti di collegamento;
- ii)
- il minore aveva contemporaneamente la cittadinanza dello Stato d’origine e quella dello Stato richiesto, nonché la residenza abituale nello Stato richiesto;
- d.
- se il provvedimento è incompatibile con un provvedimento emesso, o nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, pur essendo esecutivo nello Stato richiesto, a seguito di un procedimento intrapreso prima della proposizione della domanda di riconoscimento o d’esecuzione, e se il rifiuto è conforme all’interesse del minore.
2. Negli stessi casi, tanto il procedimento di riconoscimento quanto quello d’esecuzione possono essere sospesi per uno dei seguenti motivi:
- a.
- se il provvedimento originario è oggetto di un ricorso ordinario;
- b.
- se nello Stato richiesto è pendente un procedimento riguardante l’affidamento del minore, promosso prima che il procedimento nello Stato di origine sia stato iniziato;
- c.
- se un altro provvedimento relativo all’affidamento del minore è oggetto di un procedimento di esecuzione o di ogni altro procedimento relativo al riconoscimento del provvedimento stesso.