Ein Staat, der nach diesem Übereinkommen verpflichtet ist, eine Ehescheidung anzuerkennen, darf keinem der Ehegatten eine neue Eheschliessung mit der Begründung verweigern, dass das Recht eines anderen Staates diese Ehescheidung nicht anerkennt.
Uno Stato tenuto a riconoscere un divorzio in applicazione della presente Convenzione non può vietare all’uno o all’altro coniuge di passare a nuove nozze, adducendo che la legge di un altro Stato non riconosce il divorzio.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.