Will ein Angehöriger des einen Staates im anderen Staate heiraten, so leitet der Zivilstandsbeamte/Standesbeamte des Eheschliessungsstaates den Antrag des Verlobten auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses an den zuständigen Standesbeamten/Zivilstandsbeamten des Heimatstaates weiter. Er fügt dem Antrag die in Anlage 1 zu dieser Vereinbarung aufgezählten Urkunden für beide Verlobte bei.
Se un cittadino dell’uno dei due Stati intende contrarre matrimonio nell’altro Stato, l’ufficiale dello stato civile del luogo della celebrazione trasmette la domanda dello sposo intesa a ottenere dall’ufficiale dello stato civile competente dello Stato d’origine un certificato di capacità al matrimonio. Alla domanda egli unisce per entrambi gli sposi i documenti menzionati nell’allegato 1 del presente accordo.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.