(1) Die Staaten teilen einander die Vorschriften mit, die für die örtliche Zuständigkeit des Zivilstandsbeamten/Standesbeamten zur Ausstellung des Ehefähigkeitszeugnisses gelten.
(2) Die zur Zeit geltenden Vorschriften sind aus Anlage 3 ersichtlich.
(1) Ciascuno Stato comunica all’altro Stato le disposizioni sulla competenza territoriale degli ufficiali dello stato civile a rilasciare i certificati di capacità al matrimonio.
(2) Le disposizioni presentemente in vigore sono indicate nell’allegato 3.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.