Dieses Abkommen tritt am dreissigsten Tag nach dem Datum der im vorhergehenden Artikel vorgesehenen Hinterlegung der zweiten Ratifikationsurkunde in Kraft.
Für jeden das Abkommen später ratifizierenden Unterzeichnerstaat tritt dieses am dreissigsten Tage nach dem Datum der Hinterlegung seiner Ratifikationsurkunde in Kraft.
La presente Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratificazione, previsto nell’articolo che precede.
Per ciascuno Stato firmatario che l’avrà ratificata più tardi, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui esso avrà depositato il suo strumento di ratificazione.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.