Die Hohen Vertragsparteien erteilen den zuständigen Behörden ihrer Staaten die erforderlichen Weisungen zur Durchführung dieser Übereinkunft, die am 1. Oktober 1950 in Kraft tritt.
Le Alte Parti Contraenti comunicano alle autorità competenti dei loro paesi rispettivi le istruzioni necessarie per l’applicazione del presente accordo che entra in vigore il 1° ottobre 1950.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.