Unter Vorbehalt von Artikel 9 dieses Vertrages trifft die Vergleichskommission ihre Entscheidungen mit Stimmenmehrheit.
Beschlüsse, die die Streitigkeit als solche betreffen, kann die Kommission nur fassen, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäss geladen worden sind und der Vorsitzende und mindestens zwei weitere Mitglieder anwesend sind.
Con riserva dell’articolo 910 del presente trattato, le decisioni della commissione di conciliazione saranno prese a maggioranza di voti.
La commissione non potrà prendere nessuna decisione sul merito del litigio se non sono stati debitamente convocati tutti i membri e se il presidente e due altri membri almeno non sono presenti.
10 Rettificazione della traduzione italiana pubblicata nella RU.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.