Die vertragschliessenden Teile verpflichten sich, die Arbeiten der Vergleichskommission soweit als möglich zu fördern und insbesondere alle nach der Landesgesetzgebung zu ihrer Verfügung stehenden Mittel anzuwenden, um es der Kommission zu ermöglichen, auf ihrem Gebiete Zeugen und Sachverständige vorzuladen und zu vernehmen, wie auch Augenscheine durchzuführen.
Le Parti contraenti si impegnano a facilitare nella più larga misura possibile i lavori della Commissione e, in particolare, ad impiegare tutti i mezzi di cui dispongono, secondo la loro legislazione interna, per permetterle di procedere, sul loro territorio, alla citazione e all’audizione di testi o di periti, nonché a visite sui luoghi.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.