Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.19 Diplomatische und konsularische Beziehungen. Sondermissionen. Internationale Organisationen. Regelung von Streitigkeiten. Weitergeltung von Verträgen
Diritto internazionale 0.1 Diritto internazionale pubblico generale 0.19 Relazioni diplomatiche e consolari. Missioni speciali. Organizzazioni internazionali. Componimento dei conflitti. Riconduzione di accordi

0.193.415.89 Vergleichs-, Gerichts- und Schiedsvertrag vom 2. August 1963 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und Niger

0.193.415.89 Trattato di conciliazione, regolamento giudiziario ed arbitrato del 2 agosto 1963 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Niger

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 24

1.  Wird das Schiedsgericht zur Beilegung einer Rechtsstreitigkeit angerufen, so entscheidet es gemäss Artikel 38 Absatz 1 des Statuts des Internationalen Gerichtshofes7.

2.  In allen andern Fällen kann das Schiedsgericht ex aequo et bono entscheiden, unter Berücksichtigung der Rechte und Interessen jeder Partei.

Art. 24

1.  Il Tribunale arbitrale, qualora la controversia onde è adito non abbia carattere giuridico, statuisce ex aequo et bono, ispirandosi alle norme generali del diritto e valutando debitamente i giusti interessi delle Parti.

2.  Qualora invece la controversia abbia quel carattere, il Tribunale applica:

a.
le convenzioni internazionali, così generali come speciali, che definiscono delle regole esplicitamente riconosciute dalle Parti;
b.
la consuetudine internazionale, a prova d’una prassi generalmente assunta come norma giuridica;
c.
i principi giuridici fondamentali riconosciuti dalle Nazioni civili
d.
e, in funzione di mezzi ausiliari di ricerca delle norme giuridiche applicabili, la giurisprudenza e la dottrina presentata dai pubblicisti meglio qualificati delle differenti nazioni.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.