Während der Dauer der Arbeiten der Kommission erhält jeder Kommissar eine Entschädigung, deren Höhe zwischen den vertragschliessenden Teilen zu vereinbaren ist.
Jede Partei übernimmt ihre eigenen Kosten und einen gleichen Teil der Kosten der Kommission.
Nel tempo in cui durano i lavori della commissione, ciascuno dei commissari riceverà un’indennità il cui ammontare sarà fissato, di comune accordo, tra le parti contraenti.
Ciascuna parte sopporterà le sue proprie spese e una parte eguale delle spese della commissione.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.